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Consenso informato? Sì e deve prevedere i rischi prevedibili anche se statisticamente meno frequenti.

L a

Cassazione con l’ordinanza 16633 del 12 giugno 2023 ha affermato che il medico, prima di eseguire un trattamento sanitario, deve informare il paziente su tutti i rischi prevedibili, compresi le complicanze statisticamente meno frequenti e con esclusione soltanto di quelle eccezionali e altamente improbabili.

Il consenso del paziente, oltre che informato, deve essere consapevole, completo (deve riguardare cioè tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) e globale (deve coprire non solo l’intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso), dall’altro, esso deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito (anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito.

Ciò pone una domanda: quando una complicanza può ritenersi eccezionale?

Più si abbassa la c.d. soglia statistica della complicanza più il modello di consenso dovrà estendersi per contenuto, ponendo qualche problema di agevole fruibilità da parte del paziente.

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