T ra gli obblighi antiriciclaggio è stato previsto l’istituzione del Registro dei titolari effettivi, cioè di una apposita sezione del Registro delle imprese, al cui interno sono contenuti i dati dei titolari effettivi:
- delle imprese con personalità giuridica (società di capitali);
- delle persone giuridiche private (associazioni e fondazioni riconosciute);
- dei trust (ed istituti giuridici analoghi).
Dal 10 ottobre 2023, i suddetti soggetti e già esistenti al 09.10.2023 dovranno comunicare entro l’11.12.2023 i loro “titolari effettivi” agli uffici del registro delle imprese.
I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione e presentata in modalità telematica.
Per comunicare i dati del Titolare Effettivo puoi utilizzare il nuovo applicativo DIRE oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. Occorre aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio. Non è consentita la procura speciale.
Adoperati prima della scadenza!! Il mancato assolvimento della comunicazione entro l’11 dicembre 2023 comporta l’applicazione della sanzione provista dall’articolo 2630 c.c. in forza del quale viene stabilito che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, commi 1-2-3-4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”.
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