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Il restyling del giudizio di separazione. Efficace tutela della prole e possibilità di richiedere contestualmente il divorzio nel medesimo procedimento

Da anni assistiamo le persone che decidono di intraprendere il percorso di separazione dal coniuge a seguito del venir meno dell’affectio maritalis nel rapporto matrimoniale.

Il riassetto dei procedimenti di separazione e divorzio in un unico rito è una delle principali novità previste dalla recente riforma che ha investito il processo civile.

A partire dal 1° marzo 2023 chi intende presentare domanda di separazione (consensuale o giudiziale) potrà, contestualmente, richiedere lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio alla quale si potrà pervenire purché vi sia la cessazione ininterrotta della convivenza dei coniugi e il decorso del termine previsto dalla legge dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione (6 mesi in caso di separazione personale e 12 mesi in caso di separazione giudiziale).

Per ridurre le tempistiche del procedimento di separazione, è stata eliminata la struttura bifasica (comparizione davanti al Presidente e assegnazione della causa al Giudice istruttore) prevedendo che gli atti introduttivi contengano gran parte delle difese del processo.

Pertanto, è fatto obbligo alle parti di presentare, sin dai rispettivi atti introduttivi, una ricca documentazione del proprio assetto patrimoniale (mobiliare e immobiliare) e reddituale e gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni nonché, in presenza di figli minori, il c.d. piano genitoriale strutturato (art. 473bis.50 c.p.c.), ossia uno schema che fornisce un resoconto degli impegni e delle attività quotidiane dei figli (relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute) che mira a propiziare un genitorialità attiva e condivisa da parte dei genitori, con il fine di perseguire il miglior interesse della prole e consentire al giudice di decidere al meglio su affidamento e relativo diritto di visita del genitore non collocatario.

In caso di piani genitoriali sostanzialmente differenti, il Giudice può formulare una proposta di piano genitoriale che, in caso di accettazione, vincola le parti ad osservarne il contenuto con previsione di misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto delle condizioni ivi previste (art. 473bis.39 c.p.c.).

Con la previsione di nuovi termini – per entrambe le parti – per il deposito di memorie per la precisazione e le modifiche delle domande, eccezioni e conclusioni, si agevola altresì l’operato del Giudice delegato il quale, già in sede di prima udienza di comparizione personale delle parti e previo esperimento del tentativo di conciliazione, renderà i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse delle parti e della prole e, ove non formulate richieste istruttorie, ordinerà la discussione orale nella stessa udienza ai fini della decisione conclusiva del giudizio.

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