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Clausole di revisione prezzi negli appalti

Con l’articolo 29 D.L. n. 27 gennaio 2022 n. 4 (Decreto “Sostegni-ter”) è stato sancito l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di prevedere all’interno dei documenti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture (sia per i contratti sopra-soglia che per i contratti sotto-soglia UE) le clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lett. a), primo periodo del D.lgs. 50/2016 per tutte le gare bandite o avviate dal 27 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Il favor legislativo si inserisce nel più ampio contesto delle misure volte a contrastare le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria in corso ed è connessa all’andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da costruzione.

In ossequio alla nuova normativa, con Delibera n. 154 del 16 marzo 2022, l’ANAC ha aggiornato il Bando Tipo n. 1 inserendo, al punto 3.3, la clausola revisione.

La disciplina di maggior dettaglio dovrà essere prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto e dovrà indicare le modalità per la richiesta della revisione in aumento o per la comunicazione, da parte del RUP, della revisione in diminuzione, i documenti probatori da presentare per comprovare l’aumento dei prezzi (ad esempio, dichiarazione dei fornitori o subcontraenti; fatture pagate per l’acquisto dei materiali; bollette per utenze energetiche), i termini della richiesta, le modalità dell’istruttoria, le modalità di calcolo da seguire per l’applicazione della revisione e, in particolare, dovranno essere indicati gli importi ai quali la percentuale di variazione si applica.

In ogni caso, l’art. 29 prevede che la clausola revisione prezzi debba essere chiara, precisa ed inequivocabile, e non deve essere tale da alterare la natura generale del contratto.

Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili deve stabilire con appositi Decreti (sulla base dei dati ISTAT) le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali più significativi per ciascun semestre.

Previa apposita richiesta dell’Appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Ministeriali, la revisione dei prezzi (e conseguente compensazione) viene determinata ex post applicando il meccanismo revisionale per i lavori eseguiti nei 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dei D.M., nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori in sede di contabilizzazione.

Sono tuttavia esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

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