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La Cassazione sul regime dell’onere probatorio in tema di infezioni nosocomiali e responsabilità della struttura sanitaria. Portata rivoluzionaria od onere probatorio aggravato?

Con la recente pronuncia del 3 marzo 2023 n. 6386 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, nel mappare gli oneri di allegazione e prova del danneggiato e dell’ospedale, ha offerto altresì i criteri idonei a determinare la responsabilità della struttura sanitaria in caso di contrazione di infezioni nosocomiali da parte del paziente danneggiato.

La Corte, nel confermare che è necessario dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l’evento dannoso con un grado di probabilità logica, ha individuato tre criteri per determinare che la contrazione dell’infezione nosocomiale sia avvenuta presso la struttura ospedaliera:

– il criterio temporale avendo riguardo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale;

– il criterio topografico, ossia l’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento in assenza di patologie preesistenti e di causa sopravvenute eziologicamente rilevanti;

– il criterio clinico che si applica quando, data la specificità dell’infezione, è possibile verificare quali misure di prevenzione era necessario adottare.

Colui che invoca la responsabilità della struttura sanitaria, pertanto, ha l’onere di raccogliere informazioni e documenti che dimostrino la sussistenza dei tre criteri. Sul tema, la Suprema Corte offre alcune indicazioni:

i) per quanto riguarda il momento dell’insorgenza (c.d. criterio temporale), risulterà utile allegare le cartelle cliniche, i rapporti e le prescrizioni mediche al fine di verificare il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale;

ii) la presenza di immagini diagnostiche, dei referti operatori e delle relazioni mediche che attestino le condizioni del paziente e la localizzazione dell’infezione assumono rilevanza al fine di dimostrare l’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico oggetto di pregresso intervento;

iii) infine, per il criterio clinico, è opportuno verificare quali misure di prevenzione era necessario adottare attraverso un esame dei protocolli, linee guida e procedure adottate dalla struttura sanitaria, ponendole in comparazione con le raccomandazioni delle autorità sanitarie e le buone pratiche in materia di prevenzione delle infezioni nosocomiali.

Di contro, spetterà alla struttura sanitaria dimostrare di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione e, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, dovrà dar prova i) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; ii) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.

La Corte, inoltre, indica ulteriori oneri soggettivi nell’ambito della prevenzione gravanti in capo alla struttura sanitaria e, sub species, sul dirigente apicale, sul direttore sanitario e sul dirigente di struttura. Se ritieni di aver subìto un danno da infezione nosocomiale, siamo la realtà legale idonea per supportarti.

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