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Negoziazione familiare – come procedere a seguito delle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia?

Arrivano le linee guida della procura di Milano per la negoziazione assistita in materia di famiglia, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia. Si tratta di indicazioni operative che fungono da orientamento per la convenzione di negoziazione assistita prevista dall’articolo 6, comma 1 1 -bis, della legge n. 162/2014 e in generale per l’intera procedura.

L’accordo può concernere:                                                                                                                              

  • la separazione personale;                                                                                                         
  • la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;                                                 
  • la modifica delle condizioni di separazione o divorzio;                                                    
  • l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio;                                              
  • la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli;                            
  • la determinazione degli alimenti;                                                                                               
  • lo scioglimento dell’unione civile e sue eventuali modifiche successive.


L’accordo va trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il nulla osta, che verrà emesso solo in difetto di irregolarità.
Viene raccomandato “l’uso del modello aggiornato di accordo, approvato dal Consiglio nazionale forense”.

Le linee guida si soffermano poi sui termini dell’accordo se si è in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso, la legge prevede che l’accordo sia trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso.
Tale termine, spiega la procura meneghina, “è da ritenersi perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2): e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 6, co. 3) fa discendere dalla data certificata dell’accordo“.
La conseguenza del mancato rispetto del termine di dieci giorni è, infatti, “l’irricevibilità, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo”. Resta fermo, precisa la procura, che anche un eventuale cambio di data (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato dalle parti, comporterà ugualmente il rigetto dell’accordo.

Quanto al contenuto dell’accordo, nello stesso gli avvocati dovranno espressamente dare atto, ex articolo 6 comma 3:

  1.  di aver tentato di conciliare le parti;
  2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  3. di averle informate dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.


L’accordo può prevedere anche patti di trasferimento immobiliare, aventi efficacia obbligatoria.

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