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Rottamazione quater

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la Definizione Agevolata (c.d. “Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione. 

La disposizione prevede una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. Il contribuente ha quindi la possibilità di estinguere i debiti, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. 

Chi aderisce, dunque, dovrà pagare unicamente:

  • le somme dovute a titolo di capitale;
  • e le somme maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di:

  • interessi iscritti a ruolo;
  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • aggio.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a:
  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata entro il 30 aprile 2023 utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it .

  • anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • di svolgere le assemblee, a prescindere dalle disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza richiedere la necessità che il presidente, il segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Palazzo Sturzo
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