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Torniamo a parlare nuovamente dell’igienista dentale. È possibile l’apertura di uno studio per l’igienista dentale senza la presenza di un odontoiatra?

I l Consiglio di Stato con decisione n. 1237/2023 ha ribadito l’impossibilità per l’igienista dentale di aprire un proprio studio autonomo senza la presenza di un odontoiatra.

La pronuncia ha accolto il ricorso, presentato dalla Commissioni albo odontoiatri delle Province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia; la Commissione albo odontoiatri della Federazione regionale dei medici e degli odontoiatri Friuli-Venezia Giulia; l’Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI) – Regione Friuli-Venezia Giulia e, infine, l’Associazione italiana odontoiatri Friuli-Venezia Giulia (A.I.O. F.V.G.), sulla base di due principali considerazioni, entrambe mosse dall’interpretazione del DM 15 marzo 1999, istitutivo del profilo professionale dell’igienista dentale. In particolare:

  • una prima considerazione verte sulla natura del rapporto tra igienista dentale e odontoiatra. Più esattamente, anche se storicamente l’ordinamento ha ritenuto le menzionate figure professionali visceralmente legale da un rapporto di dipendenza e anche se oggi l’evoluzione dell’ordinamento ha affrancato l’igienista da tale rapporto, tale evoluzione non è arrivata al punto da eliminare la necessità di compresenza, all’interno della medesima struttura, dell’odontoiatra. In altri termini, l’autonomia professionale raggiunta nel tempo dall’igienista dentale (con riferimento, chiaramente, alle attività di sua stretta competenza) non può ritenersi sufficiente elemento per giustificare un netto distacco tra lo stesso e l’odontoiatra;
  • una seconda considerazione, invece, verte sull’interpretazione da conferire alla lettera dell’art. 1, comma 3 del DM sopra citato, nella parte in cui prevede che l’igienista dentale svolge la sua attività professionale “su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria”. Al riguardo, si chiarisce come la suddetta dicitura abbia lo scopo di garantire la tutela della salute del paziente e la loro sicurezza. Garanzia possibile solo nella circostanza in cui una eventuale complicanza derivante dall’attività di competenza dell’igienista possa essere prontamente trattata dall’odontoiatra.

Sebbene sia chiara la posizione della giurisprudenza in merito alla attuale impossibilità per un igienista dentale di essere titolare autonomo di un proprio studio professionale,  il Collegio si espone affermando che rimane nella scelta del legislatore normare l’evoluzione e l’aggiornamento dei percorsi formativi onde consentire all’igienista di acquisire competenze tecniche tali da consentire un intervento sicuro sul paziente.

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